Luci e Ombre del Regolamento Europeo Privacy per i Publisher Online

Il 25 Maggio prossimo il Regolamento Europeo sulla Privacy [anche conosciuto con l’acronimo dall’inglese GDPR – General Data Protection Regulation] sarà definitivamente attuato in Italia – e in tutti i Paesi dell’Unione Europea – senza alcun intervento da parte dei legislatori interni.

Informativa e consenso regolati in modo più rigido, limiti al trattamento automatizzato, maggior rigore per i trasferimenti extraUE, denuncia di data breach e Data Privacy Officer obbligatorio in certi casi.

Sembrano questi gli argomenti più caldi, più pregnanti. Ma, in realtà, per i publisher online c’è qualcosa di molto più importante, che sembra essere sfuggito a molti. Si parla del “diritto all’oblio”, il “diritto ad essere dimenticati”. Non è certo una novità. I più attenti al tema ricorderanno, molto probabilmente, la sentenza della Corte di Giustizia EU Google Spain [e Google Inc.] vs. Mario Costeja Gonzàles [e l’Agencia Española de Protección de Datos, il Garante spagnolo].

Con la decisione, oramai del 2014, la Corte europea sentenziava l’obbligo, per il motore di ricerca, di rimuovere dai risultati quelli facenti riferimento ad un certo nominativo, quello del cittadino spagnolo, per una vicenda giudiziaria definitivamente chiusa da tempo, dunque meritevole di essere “dimenticata”. Una decisione che, pur nell’assenza di norme specifiche, richiamava i diritti del singolo prevalenti rispetto a quelli pubblici, precisamente quello all’informazione.

Negli anni successivi, malgrado l’assenza di una copertura giuridica – appunto specifica – il principio si consolidava anche a livello nazionale, in particolare, ad esempio, presso il tribunale di Roma con una sentenza del 2015. Ma con la piena operatività del Regolamento Europeo si andrà ben oltre.

La decisione su Google – va detto – riguardava notizie vere, non false [cioè da rettificare o correggere]. E ciò potrà sembrare strano perché in presenza del requisito della verità ogni diritto del singolo dovrebbe cedere.Ma non è così e proprio per questo si parla di “diritto all’oblio”, quello di essere dimenticati indipendentemente dalla verità della notizia, perché non è più tempo per ricordarla.

Con il Regolamento, come accennato, le cose si complicano un poco perché il legislatore è andato ben al di là della sentenza europea. E’, dunque, il caso di analizzare da vicino le nuove norme efficaci da Maggio. L’art. 17 parla di “diritto alla cancellazione” e “diritto all’oblio”, testualmente.

Si prevede il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

A) I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

B) L’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

C) L’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

D) I dati personali sono stati trattati illecitamente;

E) I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

F) I dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

Ma ad ogni regola corrisponde una deroga, anzi più deroghe, peraltro non da poco. La cancellazione, infatti, non è dovuta se il trattamento è necessario:

1) Per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

2) Per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

3) Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo  9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;

4) A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

5) Per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

E’ facilmente osservabile come questo sistema di regole ed eccezioni, volutamente riportate nel complesso testo originale, comporti non poche complicazioni concrete, con carichi non indifferenti per coloro che pubblicano online, veri destinatari della norma in quanto depositari di notizie sempre disponibili e non archiviate. Un momento di grande incertezza che, ancora una volta, rischierà di costituire un bavaglio per i piccoli publisher che non possono contare su studi legali delegati alla materia.

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